OSSERVAZIONI GIURIDICO-AMBIENTALI AL PIANO REGIONALE DI INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI ACCELERAZIONE TERRESTRI FER IN SARDEGNA

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Il Piano regionale di individuazione delle zone di accelerazione terrestri, adottato con Delib. G.R. n. 10/14 del 4 marzo 2026, non può essere considerato un mero atto tecnico di adeguamento alla normativa europea e statale. Esso incide direttamente sulla disciplina del territorio, sul paesaggio, sugli usi civici, sull’ambiente, sulla pianificazione urbanistica, sulla tutela idrogeologica e sull’effettività dell’autonomia speciale della Sardegna.

La stessa deliberazione regionale riconosce che il Piano viene adottato in attuazione del D.Lgs. n. 190/2024, come modificato dal D.L. n. 175/2025, e che le Regioni devono individuare le zone di accelerazione sulla base della mappatura GSE e nell’ambito delle aree idonee previste dalla normativa statale. Questo dato è decisivo, la Regione non sta esercitando liberamente la propria funzione pianificatoria, ma si trova compressa entro una griglia statale che rischia di svuotare la specialità sarda, riducendo la pianificazione regionale a una funzione meramente esecutiva.

Il primo profilo critico riguarda la compatibilità del Piano, e soprattutto della normativa statale presupposta, con lo Statuto speciale della Sardegna. La Regione Sardegna non è una Regione ordinaria. Essa dispone di competenze rafforzate in materia urbanistica, edilizia, paesaggio, assetto del territorio e governo delle trasformazioni territoriali. Tali competenze non possono essere neutralizzate attraverso un meccanismo statale che, sotto il nome di “accelerazione”, impone una sostanziale predeterminazione delle aree, delle procedure e degli effetti autorizzativi.

Il Piano dichiara espressamente di fondarsi sulla mappatura nazionale del GSE, assunta come base di partenza e contenuto minimo inderogabile. Tale impostazione pone un serio problema di costituzionalità poichè se la Regione deve limitarsi a recepire, correggere marginalmente e rendere operativa una mappatura statale, la funzione regionale di pianificazione viene degradata a funzione amministrativa vincolata, ma la pianificazione del territorio sardo non può essere trattata come un allegato tecnico di una strategia energetica nazionale.

La transizione energetica, pur essendo obiettivo legittimo e costituzionalmente rilevante, non può diventare il cavallo di Troia per sottrarre alla Sardegna il governo del proprio territorio. Il principio di leale collaborazione impone che, in materie intrecciate come energia, ambiente, paesaggio e governo del territorio, lo Stato non possa imporre unilateralmente un assetto che riduca la Regione a mero esecutore.

La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 184/2025, ha affrontato la legge regionale sarda n. 20/2024 in materia di aree idonee e non idonee, precisando che la potestà regionale incontra limiti nei principi fondamentali statali, ma non negando affatto che la Regione abbia un ruolo proprio nella disciplina del territorio e nella tutela delle proprie peculiarità. Proprio per questo, il Piano avrebbe dovuto rivendicare e applicare in modo pieno la specialità sarda, introducendo criteri più rigorosi di tutela, limiti quantitativi, salvaguardie paesaggistiche, verifiche sugli usi civici e condizioni di compatibilità territoriale.

Invece, l’impianto prescelto appare rovesciato, non è la Sardegna che stabilisce dove e come la transizione energetica possa essere compatibile con la propria identità territoriale; è la normativa statale che impone alla Sardegna un modello acceleratorio, lasciando alla Regione spazi residuali.

Questo assetto è censurabile perché viola il nucleo sostanziale dell’autonomia speciale. L’autonomia non consiste nella mera possibilità di colorare localmente decisioni già assunte altrove. Essa implica il potere effettivo di decidere il destino del territorio, soprattutto quando sono in gioco beni costituzionalmente primari come paesaggio, ambiente, salute, sicurezza idrogeologica e patrimonio collettivo.

Uno dei punti più deboli, e insieme più attaccabili, del Piano è inoltre la sua indeterminatezza cartografica. La deliberazione afferma che è stata elaborata una cartografia avente funzione “meramente indicativa”. La Relazione tecnica ribadisce che la cartografia allegata ha carattere meramente indicativo e che, per edifici, strutture edificate, superfici pertinenziali e parcheggi, non risulta possibile una individuazione cartografica preventiva, sicché la verifica è rinviata alla scala del singolo intervento.

Questo dato è giuridicamente gravissimo.

Un piano territoriale, soprattutto se sottoposto a VAS, deve individuare con sufficiente determinatezza l’ambito spaziale delle proprie previsioni. Se le zone di accelerazione non sono realmente perimetrate, ma soltanto descritte per categorie astratte e rinviate alla verifica caso per caso, viene meno la funzione stessa della pianificazione. Il Piano non stabilisce con chiarezza dove la semplificazione si applica; lascia invece che tale verifica venga svolta successivamente, in sede progettuale, spesso sulla base della documentazione del proponente.

In tal modo si produce un effetto distorsivo, la pianificazione pubblica arretra, mentre avanza l’iniziativa privata. Non è più il Piano a selezionare le aree compatibili; è il proponente a individuare un’area e a dimostrare che essa rientra nella disciplina acceleratoria. La Regione, anziché presidiare preventivamente il territorio, si limita a controllare successivamente l’autodichiarazione progettuale.

Ciò contrasta con i principi di certezza del diritto, buon andamento, imparzialità amministrativa e tutela preventiva dell’ambiente. Inoltre, compromette la validità della VAS, perché una valutazione ambientale strategica seria presuppone un oggetto determinato. Non si può valutare strategicamente l’impatto di un Piano che non individua in modo compiuto le aree, i carichi massimi, le soglie cumulative, le connessioni, le trasformazioni indotte e gli effetti territoriali complessivi.

La VAS non può essere ridotta a una valutazione di compatibilità astratta di categorie generali. Deve misurare gli effetti reali del Piano sul territorio. Se il Piano resta mobile, elastico, aperto, cartograficamente incerto, allora anche la valutazione ambientale diventa inevitabilmente incompleta.

Il profilo più delicato riguarda la tutela paesaggistica. Il Piano recepisce la disciplina secondo cui, nelle zone di accelerazione, per alcune tipologie di interventi l’autorizzazione dell’autorità paesaggistica non opera come atto realmente vincolante, ma come parere obbligatorio e non vincolante.

Questa previsione è fortemente censurabile.

La tutela del paesaggio, dopo la riforma dell’art. 9 Cost., non è un interesse secondario o bilanciabile in modo puramente economico. Essa è principio fondamentale della Repubblica e comprende non soltanto la bellezza estetica dei luoghi, ma anche la forma storica, culturale, identitaria e ambientale del territorio. In Sardegna, il paesaggio non è semplice cornice, è struttura profonda della vita collettiva, risorsa economica, bene culturale diffuso, memoria storica e fondamento dell’autonomia.

Rendere non vincolante il presidio paesaggistico significa trasformare una garanzia sostanziale in un adempimento formale. L’autorità preposta alla tutela può esprimere criticità, ma tali criticità possono essere superate dall’amministrazione procedente. Il paesaggio diventa così un ostacolo procedurale da gestire, non un limite costituzionale da rispettare.

Il Piano avrebbe dovuto reagire a questa impostazione, introducendo condizioni rafforzate di tutela, quantomeno nei contesti più sensibili, nelle aree prossime a beni paesaggistici, nei territori gravati da usi civici, nelle zone costiere, nelle aree rurali storiche, nei paesaggi identitari e nei contesti interessati da vincoli del PPR. Invece si limita a recepire il meccanismo acceleratorio, assumendo che il fotovoltaico abbia impatto contenuto.

Ma tale affermazione è troppo generica. Anche il fotovoltaico può determinare impatti rilevanti: consumo percettivo del paesaggio, alterazione della continuità rurale, industrializzazione visiva di aree marginali, frammentazione ecologica, impermeabilizzazione, aumento delle opere di connessione, banalizzazione di territori storicamente caratterizzati da equilibri fragili.

Il paesaggio non si tutela con dichiarazioni generali, si tutela con limiti, esclusioni, valutazioni puntuali, poteri vincolanti e responsabilità pubblica.

Altro profilo critico è la previsione secondo cui, per gli interventi ricadenti nelle zone di accelerazione, la non applicazione delle procedure di valutazione ambientale può discendere dal rispetto delle misure di mitigazione stabilite in sede di VAS.

Questa impostazione è giuridicamente fragile.

La VIA è valutazione sul progetto concreto. La VAS è valutazione sul piano. Sono strumenti diversi, con oggetto, funzione e profondità differenti. La VAS non può diventare un surrogato generalizzato della VIA, soprattutto quando il Piano non perimetra in modo puntuale tutte le aree e rinvia molte verifiche alla scala dell’intervento.

È evidente il rischio di una doppia elusione, il Piano non definisce compiutamente l’impatto territoriale perché rinvia ai singoli progetti; ma poi il singolo progetto potrebbe non essere sottoposto a VIA perché si ritiene già “coperto” dalla VAS. In questo modo la tutela ambientale viene compressa sia a monte sia a valle.

Il principio di precauzione, il principio di prevenzione e il principio di integrazione ambientale impongono invece che, in presenza di incertezza, la valutazione sia rafforzata, non indebolita. La semplificazione amministrativa può riguardare i tempi, la razionalizzazione procedurale, il coordinamento tra enti; non può tradursi nella sottrazione di intere categorie di interventi alla verifica concreta degli impatti.

La presunzione secondo cui un impianto fotovoltaico in area industriale o antropizzata non determini impatti significativi è una presunzione solo apparente. Occorre verificare caso per caso, dimensione dell’impianto, opere connesse, cavidotti, sottostazioni, interferenze idrauliche, suolo contaminato, amianto, aree SIN, vicinanza a siti Natura 2000, impatti cumulativi con altri impianti, effetto isola di calore, alterazione del deflusso superficiale, rischi di incendio, smaltimento a fine vita.

Una disciplina che consenta di evitare la VIA sulla base di misure generiche di mitigazione rischia di violare il diritto europeo e il D.Lgs. n. 152/2006, perché sostituisce una valutazione concreta con una compatibilità astratta.

La deliberazione afferma che dall’analisi degli impatti ambientali emerge una generale sostenibilità del Piano e che gli effetti complessivi sarebbero prevalentemente positivi, in quanto le aree riguarderebbero siti già compromessi e il fotovoltaico avrebbe impatto visivo e ambientale contenuto.

Questa conclusione appare assertiva e non adeguatamente dimostrata.

Una VAS non può limitarsi a confermare la bontà dell’obiettivo energetico, deve valutare criticamente le alternative, misurare gli effetti cumulativi, verificare la capacità di carico del territorio, distinguere tra aree realmente compromesse e aree soltanto classificate come produttive, considerare gli impatti delle opere accessorie e delle infrastrutture indispensabili. Il vizio sta nel presupposto, il Piano sembra assumere che “area industriale” significhi automaticamente “area ambientalmente disponibile”. Ma non è così. In Sardegna molte aree industriali insistono su territori fragili, contaminati, prossimi a zone umide, coste, centri abitati, aree agricole, paesaggi storici o siti soggetti a bonifica. La precedente compromissione di un sito non può essere usata come argomento per autorizzare ulteriori trasformazioni senza preventiva rigenerazione ambientale.

La VAS avrebbe dovuto chiedersi non solo dove sia più veloce installare impianti, ma quale modello energetico sia più coerente con l’interesse pubblico sardo, avrebbe dovuto comparare almeno tre scenari: produzione distribuita su edifici pubblici e privati, utilizzo prioritario di coperture e parcheggi, impianti a terra in aree industriali solo dopo bonifica e solo entro limiti di saturazione. Senza una vera comparazione, la scelta del Piano appare preorientata.

Manca inoltre una valutazione seria della cumulatività. Non basta valutare il singolo impianto come reversibile o silenzioso. Occorre valutare cosa accade quando più impianti insistono sul medesimo bacino territoriale, quando le connessioni attraversano aree sensibili, quando la sommatoria degli interventi trasforma un’area da compromessa a definitivamente industrializzata.

Bonifiche ambientali: prima risanare, poi eventualmente utilizzare

Il punto è giuridicamente centrale: le aree SIN e le aree contaminate non possono essere trattate come spazi liberi per la transizione energetica. Devono essere prima risanate.

Il Piano valorizza il riutilizzo di aree già compromesse, ma non pone come condizione generale e inderogabile il completamento della bonifica. Questo è un errore grave. La compromissione ambientale non può diventare una scorciatoia autorizzativa. Un sito contaminato non è un’area “facile”; è un’area che richiede accertamenti, messa in sicurezza, caratterizzazione, bonifica, responsabilità ambientali e trasparenza.

Consentire l’installazione di impianti prima della bonifica rischia di produrre diversi effetti negativi: cristallizza lo stato di contaminazione, rende più difficile l’accertamento delle responsabilità pregresse, interferisce con gli interventi di risanamento, trasferisce il rischio sulle comunità locali, crea un’apparenza di recupero mentre il degrado resta nel sottosuolo. Il principio “chi inquina paga” non consente di coprire il problema ambientale con pannelli fotovoltaici. La transizione energetica non deve diventare una sanatoria materiale dell’inquinamento industriale.

Per questo si deve chiedere che il Piano venga modificato prevedendo che le aree SIN, le aree contaminate e le aree interessate da amianto possano essere qualificate come zone di accelerazione solo dopo:

  1. caratterizzazione ambientale completa;
  2. verifica dello stato di contaminazione;
  3. bonifica o messa in sicurezza permanente approvata dagli enti competenti;
  4. certificazione di compatibilità dell’intervento con il progetto di bonifica;
  5. pubblicazione integrale degli esiti istruttori.

Senza questa condizione, il Piano viola i principi di prevenzione, precauzione, tutela della salute e buon andamento amministrativo.

Il Piano riconosce che, in presenza di aree gravate da uso civico, devono essere rispettate le disposizioni sovraordinate e che il proponente deve allegare un piano particellare analitico per accertare la presenza di usi civici.

Questa previsione, pur formalmente corretta, è insufficiente.

Gli usi civici non sono semplici vincoli amministrativi. Sono forme di proprietà collettiva, beni identitari, risorse delle comunità locali, patrimoni indisponibili tutelati dalla legge n. 168/2017 e dalla legislazione regionale. La loro funzione non è soltanto economica, ma sociale, ambientale e culturale.

Il Piano non può limitarsi a dire che sarà il proponente a verificare la presenza di usi civici. Deve essere la Regione, prima di approvare le zone di accelerazione, a escludere preventivamente tali aree o a introdurre una clausola chiara di inapplicabilità automatica del regime acceleratorio.

Il rinvio al piano particellare del privato è pericoloso, trasferisce su chi ha interesse alla realizzazione dell’impianto una verifica che riguarda beni collettivi indisponibili. Inoltre, in Sardegna la situazione degli usi civici è spesso complessa, storica, non sempre perfettamente allineata alle risultanze catastali. Una verifica puramente catastale può essere insufficiente. Si deve quindi chiedere che il Piano preveda:

  • esclusione preventiva delle terre civiche dalle zone di accelerazione;
  • obbligo di certificazione regionale preventiva;
  • coinvolgimento dei Comuni e delle comunità titolari;
  • divieto di applicazione delle semplificazioni in caso di incertezza sulla natura civica del bene;
  • pubblicazione degli elenchi particellari.

In assenza di tali garanzie, il Piano espone i domini collettivi a una progressiva erosione sotto veste energetica.

Il Piano richiama il rispetto del PAI, del R.D. n. 523/1904 e delle discipline sovraordinate in materia idraulica. Tuttavia, anche qui, il mero richiamo normativo non basta.

La Sardegna è un territorio fragile. Le trasformazioni del suolo, anche in aree industriali o già antropizzate, possono incidere sul deflusso delle acque, sull’assorbimento, sulla temperatura locale, sulla stabilità dei versanti, sulla gestione delle piogge intense e sul rischio alluvionale. Il cambiamento climatico rende questi profili ancora più rilevanti.

Il Piano avrebbe dovuto imporre, come condizione generale, una certificazione di invarianza idraulica e idrologica per ogni intervento. Non basta dire che si rispetterà la normativa di settore. Occorre pretendere che l’accelerazione non comporti aggravamento del rischio.

La semplificazione procedurale, infatti, è ammissibile solo se non riduce il livello di protezione. Se invece l’accelerazione produce minore istruttoria, minore controllo, minore verifica cumulativa, allora essa diventa incostituzionale e irragionevole.

Si deve dunque chiedere che ogni intervento in zona di accelerazione sia subordinato a:

  • studio idraulico e idrologico;
  • verifica di invarianza idraulica;
  • analisi degli effetti cumulativi di impermeabilizzazione;
  • esclusione delle aree a pericolosità elevata o molto elevata;
  • valutazione delle opere connesse;
  • piano di gestione delle acque meteoriche;
  • monitoraggio post-operam.

Senza tali condizioni, il Piano non garantisce una transizione sostenibile, ma apre la strada a una nuova pressione infrastrutturale su territori già esposti.

Lo Studio di incidenza afferma che le zone di accelerazione non ricadono all’interno dei siti Natura 2000 e che quindi la componente flora, fauna e biodiversità sarebbe interessata solo marginalmente; lo screening viene impostato sulla non incidenza significativa per prossimità. Questa impostazione è troppo debole.

La tutela dei siti Natura 2000 non si esaurisce nel perimetro formale. Gli impatti possono essere esterni ma ugualmente significativi: disturbo, frammentazione, alterazione delle connessioni ecologiche, modificazione del regime idrico, aumento del traffico di cantiere, illuminazione, polveri, interferenze con specie mobili, alterazione di habitat limitrofi.

In Sardegna, dove molti sistemi ecologici sono connessi e fragili, non è sufficiente dire che l’impianto non cade dentro il perimetro Natura 2000. Occorre valutare l’area vasta. Occorre verificare le connessioni ecologiche, le rotte dell’avifauna, la prossimità a zone umide, le interferenze idriche, l’effetto cumulativo con altri impianti.

Il fatto che 201 Comuni sardi siano interessati da aree Natura 2000 dimostra che la rete ecologica non è un elemento marginale, ma una componente strutturale del territorio regionale.

Pertanto, il Piano dovrebbe prevedere una clausola di salvaguardia, ove l’intervento sia prossimo a siti Natura 2000, aree umide, corridoi ecologici o habitat sensibili, la semplificazione non può operare automaticamente e deve essere svolta una valutazione appropriata.

Un Piano serio non si limita a dire dove gli impianti possono essere fatti. Deve dire anche quanto, con quali limiti, con quali soglie di saturazione e con quali criteri di equilibrio territoriale.

L’assenza di limiti massimi insediativi è uno dei profili più pericolosi. Senza soglie, le zone di accelerazione possono diventare aree di concentrazione incontrollata. Il fatto che siano industriali o antropizzate non significa che possano sopportare qualunque carico.

La capacità di carico territoriale deve essere valutata in termini ambientali, paesaggistici, idraulici, infrastrutturali, sociali ed economici. Occorre evitare che singoli territori vengano trasformati in piattaforme energetiche al servizio di interessi esterni, senza reale beneficio per le comunità locali.

Il Piano avrebbe dovuto fissare:

  • limiti di potenza per area;
  • limiti di superficie occupabile;
  • distanze minime da centri abitati e beni sensibili;
  • soglie cumulative comunali e sovracomunali;
  • criteri di distribuzione territoriale;
  • priorità assoluta per coperture, edifici pubblici, parcheggi, aree già impermeabilizzate;
  • divieto di saturazione delle aree produttive utili allo sviluppo locale.

Senza questi limiti, l’accelerazione rischia di diventare concentrazione speculativa.

Il Piano si presenta come strumento di transizione energetica sostenibile. Tuttavia, la sostenibilità non può essere misurata solo in termini di megawatt installati o tempi autorizzativi ridotti.

Una vera transizione energetica deve rispondere ad alcune domande fondamentali: chi produce? per chi? con quali benefici locali? con quale controllo pubblico? con quale riduzione delle bollette? con quale tutela del territorio? con quale coinvolgimento delle comunità?

Se il Piano accelera impianti privati senza legare la produzione energetica a benefici territoriali, comunità energetiche, riduzione dei costi per cittadini e imprese sarde, partecipazione pubblica, compensazioni ambientali e restituzione sociale, allora esso non realizza una transizione giusta. Realizza una nuova forma di estrazione: non più carbone, non più servitù militari, non più petrolchimico, ma rendita energetica.

La Sardegna ha già pagato un prezzo altissimo a modelli di sviluppo eterodiretti. Non può essere nuovamente trasformata in piattaforma di produzione per strategie decise altrove.

Per questo le osservazioni devono affermare con forza che non si contesta l’energia rinnovabile, ma la sua trasformazione in speculazione energetica. Non si contesta il fotovoltaico, ma il fotovoltaico senza pianificazione, senza bonifiche, senza limiti, senza paesaggio, senza comunità e senza sovranità territoriale.

L’adozione del Piano regionale delle zone di accelerazione terrestri si colloca in un contesto normativo regionale incompleto e instabile, segnato dalla recente declaratoria di illegittimità costituzionale, sia pure parziale, della legge regionale Sardegna n. 20/2024 da parte della Corte costituzionale (sent. n. 184/2025).

Tale circostanza non costituisce un mero dato di contesto, ma incide direttamente sulla legittimità e sull’opportunità giuridica del Piano. La legge regionale n. 20/2024 rappresentava, infatti, il tentativo, mal riuscito, di costruire una disciplina organica delle aree idonee e non idonee all’installazione degli impianti da fonti rinnovabili, cioè il presupposto logico e giuridico indispensabile per una pianificazione coerente delle “zone di accelerazione”.

La sua caduta parziale ha determinato un vuoto regolatorio sostanziale. In assenza di una normativa regionale compiuta, il Piano oggi adottato si limita a recepire e applicare la disciplina statale, senza esercitare in modo pieno e autonomo la funzione pianificatoria propria della Regione Sardegna.

Questo determina un duplice problema.

In primo luogo, si configura un vizio di sistema: il Piano interviene su un livello attuativo (individuazione delle zone di accelerazione) senza che sia stato definito in modo compiuto il livello normativo primario regionale (criteri, limiti, esclusioni, bilanciamenti tra interessi). La pianificazione risulta così priva di una cornice legislativa autonoma e coerente, e si riduce a un esercizio applicativo della normativa statale, con conseguente compressione della specialità statutaria.

In secondo luogo, viene compromessa la stessa razionalità amministrativa. La sequenza logica corretta dovrebbe essere:

  1. definizione legislativa regionale dei criteri di localizzazione e dei limiti (legge organica);
  2. individuazione delle aree idonee e non idonee sulla base di tali criteri;
  3. individuazione, all’interno di queste, delle zone di accelerazione;
  4. attuazione tramite procedimenti semplificati.

Nel caso di specie, tale sequenza è invertita: si procede direttamente all’individuazione delle zone di accelerazione, senza che la Regione abbia previamente esercitato in modo pieno la propria funzione legislativa di indirizzo.

In questo quadro assume particolare rilievo la proposta di legge di iniziativa popolare nota come Pratobello24. Al di là del suo contenuto specifico, essa rappresenta un dato giuridico e politico rilevante sotto due profili.

Da un lato, essa esprime una domanda di regolazione proveniente dal corpo sociale e dai territori, che sollecita la definizione di criteri chiari, limiti stringenti e garanzie effettive contro la speculazione energetica. Dall’altro, essa si pone come tentativo di colmare il vuoto lasciato dalla crisi della legge regionale n. 20/2024, proponendo una disciplina più coerente con la tutela del territorio, dei paesaggi e delle comunità locali.

In un sistema costituzionale fondato sulla partecipazione e sulla rappresentanza, una proposta di legge di iniziativa popolare non può essere ignorata nella pianificazione di settore, soprattutto quando incide su beni primari e su interessi diffusi. La sua esistenza impone quantomeno una valutazione di opportunità: procedere all’adozione di strumenti attuativi senza attendere la definizione di una disciplina legislativa organica rischia di cristallizzare scelte che potrebbero risultare incoerenti o incompatibili con la futura normativa regionale. Sotto questo profilo, il Piano appare affetto da un vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di coordinamento normativo. La Regione avrebbe dovuto valutare l’opportunità di sospendere o quantomeno modulare l’adozione del Piano in attesa della definizione di una disciplina legislativa complessiva, capace di integrare:

  • tutela del paesaggio;
  • salvaguardia degli usi civici;
  • priorità delle bonifiche;
  • limiti insediativi;
  • equilibrio territoriale;
  • partecipazione delle comunità locali.

In assenza di tale cornice, il Piano rischia di anticipare e vincolare scelte che dovrebbero essere rimesse al legislatore regionale, con conseguente alterazione del corretto rapporto tra funzione legislativa e funzione amministrativa.

Ne deriva che l’adozione del Piano, in questa fase, pur formalmente legittima, appare giuridicamente inopportuna e sistemicamente fragile. Essa espone l’ordinamento regionale al rischio di incoerenze, conflitti normativi e contenzioso, oltre a compromettere la possibilità di costruire una disciplina realmente autonoma e aderente alle peculiarità del territorio sardo.

Conclusivamente, il Piano, nella sua formulazione attuale, non appare uno strumento equilibrato di transizione energetica, ma un dispositivo di semplificazione procedurale che rischia di comprimere beni costituzionali primari e prerogative statutarie della Sardegna.

La transizione energetica è necessaria; ma proprio perché necessaria deve essere giusta, democratica, pianificata, territorialmente compatibile e costituzionalmente leale. Altrimenti non è transizione: è sostituzione di una vecchia dipendenza con una nuova servitù.

Cagliari, 04.05.2026

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